La Famiglia Oggi

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“La Famiglia Oggi” e la sua evoluzione normativa anche alla luce del D.d.l. Cirinnà ne discutono il Lions Club di Assisi e la Società culturale  “Arnaldo Fortini”

 

Si è svolto sabato 09 aprile presso la Sala della Conciliazione del Comune di Assisi il meeting sulla “ La Famiglia Oggi”, tra la famiglia legittima e le nuove formazioni sociali quali convivenze ed unioni civili,  anche in base al disegno di legge  in discussione alla Camera.  Una giornata che ha visto assieme il Lions Club di Assisi, con il suo Presidente Massimo Paggi  e la Società Culturale Arnaldo Fortini rappresentata dal Presidente Francesco Venturi.

In una sala gremita i soci relatori l’Avv. Mario Tedesco, l’ Avv. Alessandro Bacchi e la Dott.ssa Paola Bastianini Segretario Generale del Comune di Todi hanno trattato il tema  da un punto di vista strettamente civilistico, ripercorrendo il cammino della legislazione in tema di diritto di famiglia dalla codificazione del 1942, fino alla riforma del 1975, inquadrate entrambe nel contesto costituzionale, in modo da consentire una proiezione che tenda ad individuare le conseguenze della legge di riforma nella sistematica della cultura civilistica.

Arrivando alla contemporaneità ed in particolare al D.d.l Cirinnà approvato dal Senato della Repubblica, e in attesa del voto della Camera, quali sono le novità intorno alla famiglia?

La nuova normativa, intitolata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, è divisa in due parti: la prima introduce nell’ordinamento italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale mentre la seconda stabilisce una disciplina della convivenza di fatto sia eterosessuale che omosessuale.

Nella prima parte viene regolamentata l’unione civile tra persone dello stesso sesso: le coppie omosessuali, qualificate come “specifiche formazioni sociali”, potranno usufruire di un nuovo istituto giuridico di diritto pubblico denominato unione civile. L’unione civile tra due persone maggiorenni avverrà di fronte a un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e verrà registrata nell’archivio dello stato civile.

Sono quattro i fattori previsti dalla legge che potranno impedire la costituzione dell’unione civile: la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

Il ddl Cirinnà, introducendo una serie di diritti e doveri reciproci delle parti dell’unione civile, faceva riferimento al matrimonio tra eterosessuali. Con la nuova legge rimane l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione ma viene cancellato l’obbligo di fedeltà.

Inoltre entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Rimane anche l’applicazione degli articoli del Codice civile riferiti agli alimenti, alla successione e alla reversibilità. La principale modifica apportata al ddl Cirinnà è stata l’eliminazione della “stepchild adoption”, l’adozione del figlio biologico del partner. 

La seconda parte della legge disciplina la convivenza di fatto tra due persone, sia eterosessuali che omosessuali, che non sono sposate. In questo caso si tratta di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Vengono introdotti una serie di diritti e doveri quali:

In caso di malattia o di ricovero i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste nel matrimonio e nell’unione civile.

Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante, con poteri limitati o assoluti, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporta incapacità d’intendere e di volere.

Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di stare nell’abitazione per altri due anni, o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due, il convivente che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. E inoltre in caso di morte il partner superstite ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. Questo diritto si estingue in caso di una nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile.

I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro: il contratto può essere redatto in una scrittura privata o con un atto pubblico, e può essere sciolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona, e morte di uno dei contraenti.

La cessazione della convivenza demanda in capo al giudice il riconoscimento a uno dei due conviventi, che si trova in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

La convivenza non dà diritto alla pensione di reversibilità.

Al convegno hanno dato il loro contributo anche il Sindaco di Assisi Antonio Lunghi che ha apprezzato l’iniziativa che permette di fare chiarezza intorno ad una materia in evoluzione. Inoltre Monsignor Vittorio Peri ha ricordato la semplificazione della  procedura di nullità del matrimonio concordatario voluta da Papa Francesco.

 

Comunicato stampa da Moreno Massucci

Cerimoniere e addetto stampa Lions Club